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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al termine del 31 dicembre 1961, previsto dall'art. 1 della legge
19 dicembre 1956, n. 1421, concernente la proroga del periodo di
tutela delle opere dell'ingegno, e' sostituito il termine del 31
dicembre 1962.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19
dicembre 1956, n. 1421.