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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nelle Province nelle quali la coltivazione del tabacco sia stata
danneggiata da infestazione parassitaria di peronospora tabacina
nell'annata agraria 1960-61, i canoni di affitto in natura o in
denaro dei fondi rustici coltivati a tabacco sono ridotti, per la
stessa annata agraria, di una percentuale compresa nei limiti minimo
e massimo stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali di cui
all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, sulla base della
entita' dei danni verificatosi.
Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro
determinazioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Nel caso che nel fondo siano praticate anche altre culture, le
suddette percentuali di riduzione si applicano alla quota di canone
riferibile alla superficie coltivata a tabacco, con detrazione dal
canone globale.
E' considerata annata agraria 1960-61 anche quella che abbia avuto
inizio fra il 1 gennaio e il 1 marzo 1961, quando il contratto
agrario decorra da tale data per consuetudine locale.
E' fatto salvo il diritto dell'affittuario alla riduzione prevista
dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile nel caso che questa
risulti maggiore di quella determinata ai sensi dei precedenti
commi.
L'affittuario puo' ripetere, entro un anno dalla cessazione del
contratto, la differenza tra il canone eventualmente corrisposto e
quello dovuto a norma del presente articolo.