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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20
dicembre 1960:
a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon
vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note.
b) Convenzione finanziaria.
c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.