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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo
luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"Il limite di tempo previsto dalle leggi del bollo, registro ed
ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore
delle cooperative, incluse le banche popolari, e dei consorzi di
cooperative, compresi quelli di produzione e lavoro ammissibili a
pubblici appalti, e' di 10 anni".