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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere
anticipazioni al Ministero degli affari esteri fino all'ammontare di
lire tre miliardi, per l'acquisto o la costruzione di stabili da
destinare a sedi di Rappresentanze diplomatiche e consolari, ad
integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 luglio
1966, n. 776.