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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei territori dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arqua'
Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto,
Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnuovo Bariano,
Ceneselli, Ceregnano, Contarina, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino,
Donada, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta
Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta,
Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza
Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle,
Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze,
Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova
del Ghebbo, Villanova Marchesana, della provincia di Rovigo; dei
comuni di Cavarzere e Cona in provincia di Venezia e del comune di
Mesola in provincia di Ferrara, le nuove imprese artigiane e le nuove
piccole industrie, che inizieranno la loro attivita' dopo l'entrata
in vigore della presente legge, sono esenti per dieci anni dalla data
di inizio della loro attivita' da ogni tributo diretto sul reddito,
previo accertamento effettuato dalle Camere di commercio, industria
ed agricoltura competenti per territorio.
Agli effetti del precedente comma si intendono piccole industrie
quelle che impiegano non oltre cento operai.