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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 maggio 1961 e fino alla data di applicazione
della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari e i
relativi contributi per i settori dell'industria, del commercio e
professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari sono
determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di
caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive
modificazioni:
Industria:
assegni: lire 1.140 settimanali per ciascun figlio; lire 828
settimanali per il coniuge; lire 330 settimanali per ciascun
ascendente;
contributo: 35,10 per cento sulla retribuzione lorda entro i
limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14.
Commercio e professioni e arti:
assegni: lire 4.940 mensili per ciascun figlio; lire 3.588
mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 26,40 per cento sulla retribuzione lorda calcolata
entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959,
n. 14.