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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'inizio del periodo di paga successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 1961, il contributo dovuto dai datori
di lavoro e dai lavoratori nella proporzione di due terzi ed un terzo
- e destinato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai
pensionati, posta dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, a carico del
Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia
ai pensionati - e' fissato nella misura del 2,80 per cento delle
retribuzioni.
Per effetto del disposto di cui al precedente comma, la misura del
contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per
l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai
pensionati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e' aumentata dell'1,30 per cento
delle retribuzioni.
Con la stessa decorrenza e' dovuta altresi' un'addizionale al
contributo predetto dello 0,20 per cento alle retribuzioni, destinata
a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di
malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 31 dicembre 1961.