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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 lo stanziamento
annuo relativo al contributo dello Stato a favore:
a) degli Enti provinciali per il turismo, previsto dall'articolo
10 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e' elevato da lire 2.900 milioni
a lire 3.500 milioni;
b) dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.),
previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 705, e' elevato da lire 1.055
milioni a lire 1.355 milioni;
c) di enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e
manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla
legge 4 agosto 1955, n. 702, e' elevato da lire 300 milioni a lire
450 milioni;
d) di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita', diretta
ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o
giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n.
174, e' elevato da lire 100 milioni a lire 150 milioni.
Per il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma e'
altresi' autorizzato uno stanziamento straordinario di lire 100
milioni.