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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 novembre 1955, n.
1117, e' sostituito dal seguente:
"Al personale civile e militare libico ed eritreo gia' dipendente
dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea e'
riconosciuto, in relazione alle risoluzioni dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, per la Libia, e del 29
gennaio 1952, per l'Eritrea, il diritto a pensione ordinaria e
privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione
di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo
articolo 2, applicando agli ex militari libici le disposizioni di cui
agli articoli 10 e 11, primo e secondo comma, e 13, primo comma, del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 874".