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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'istituto mobiliare italiano, entro i limiti del fondo previsto
dal successivo articolo 4, puo' effettuare operazioni di
finanziamento a favore di piccolo e medie imprese industriali, anche
temporaneamente inattive, che per mancanza di idonee garanzie non
abbiano la possibilita' di ottenerlo sui fondi propri dell'istituto o
degli altri Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio
termine, per provvedere all'esecuzione di programmi di riconversione
o di trasformazione che si rendano necessari in vista delle nuova
condizioni di concorrenza internazionale e per i quali ricorrano
motivi di interesse generale o di utilita' economica o sociale.