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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni,
quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21
gennaio 1949, n. 8, e' duplicato.
Per le sole utilizzazioni agricole il canone rimane quello statuito
dall'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8.
I sovracanoni previsti all'articolo 53 del testo unico 11 dicembre
1933, n. 1775, modificato dall'articolo 2 della legge 18 ottobre
1942, n. 1420, e successivamente dalla legge 4 dicembre 1956, n.
1377, non possono comunque superare la somma di lire 800 per kW
nominale concesso.
Gli aumenti stabiliti al primo comma del presente articolo non si
applicano ai sovracanoni corrisposti a norma della legge 27 dicembre
1953, n. 959.
E' in facolta' dell'Amministrazione aumentare l'importo dei canoni
e dei proventi demaniali di cui al secondo comma dell'articolo 1
della citata legge 21 gennaio 1949, n. 8, sino al doppio del limite
consentito in base a tale comma.
Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che siano dovuti in
misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti
con il presente articolo.