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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce annualmente,
entro il 30 settembre, i criteri per la determinazione dei prezzi
delle sanse vergini di oliva, in base alle loro caratteristiche di
resa, acidita' e umidita', nonche' in base agli altri elementi di
valutazione ritenuti necessari.
I Comitati provinciali dei prezzi fisseranno annualmente i prezzi
minimi delle sanse secondo i criteri suddetti.
I prezzi cosi' stabiliti sono inseriti di diritto nei contratti di
acquisto delle sanse in sostituzione dei prezzi eventualmente
inferiori fissati dalle parti.