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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la
Convenzione sulla organizzazione e la personalita' giuridica
dell'Ufficio idrografico internazionale, adottata a Monaco
(Principato) il 16 giugno 1958.