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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assegno ordinario annuo di lire 1 milione per le spese di
funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del
diritto privato in Roma, di cui all'articolo 2 del regio
decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6
gennaio 1928, n. 1803, e' elevato, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1961-62, a lire 40 milioni.