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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La decorrenza della carriera per il personale insegnante di cui
alla legge 8 dicembre 1956, n. 1429, ha effetto anche per quanto
concerne il computo degli anni per il trattamento di quiescenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nelle Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA