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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il
Consiglio superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1
giugno 1939, n. 1089, e' limitato al caso in cui le opere ivi
previste per l'ammontare del totale restauro comportino una spesa
superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse
paleografico o bibliografico il limite e' di lire tre milioni.
Oltre i limiti di spesa di cui al comma precedente il Ministro e'
tenuto a sentire il Consiglio superiore anche nel caso di cui
all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.