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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli
insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate sono estese
le norme contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 dicembre
1959, n. 1077, ai fini della determinazione del trattamento di
quiescenza spettante a carico totale o parziale della Cassa stessa,
nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in
poi.
Per i casi di cessazione dal servizio verificatisi nel periodo
intercorrente tra la data del 1 gennaio 1958 e quella di
pubblicazione della presente legge, il trattamento annuo lordo, nella
forma dell'indennita' una volta tanto o della pensione, in nessun
caso puo' essere inferiore a quello che sarebbe spettato all'iscritto
qualora non fossero state applicate le norme di cui al comma
precedente. Nel caso in cui spetti la pensione, il predetto raffronto
va effettuato senza tener conto della rendita vitalizia costante, la
quale compete, a decorrere dal 1 gennaio 1958, in ogni caso nella
nuova misura prevista all'articolo 3 della legge 5 dicembre 1959, n.
1077.