Legge Ordinaria n. 157 del 09/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1961 n. 80)
Assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' accordata allo Stato somalo, nell'esercizio finanziario 1960-61,
un'assistenza  amministrativa, tecnica e finanziaria per un ammontare
complessivo  di  lire  1.534  milioni, di cui lire 1.224: milioni per
spese  relative al personale italiano destinato a prestare assistenza
amministrativa   e  tecnica,  alla  Somalia,  lire  124  milioni  per
concessione  di  borse  di  studio  a studenti somali che frequentino
istituti  italiani  di  istruzione  in  Italia e lire 186 milioni per
contributo  a  pareggio  del  bilancio  somalo,  per il periodo dal 1
gennaio al 30 giugno 1961.
  Alla relativa spesa sara' provveduto: per lire 850 milioni mediante
riduzione   dello  stanziamento  del  capitolo  538  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro per l'esercizio
1960-61:  per lire 330 milioni con un'aliquota dei proventi derivanti
dalla  legge  14  agosto 1960, n. 826, concernente modificazioni alle
aliquote  sulle  tasse  speciali  per contratti di borsa per lire 150
milioni  con un'aliquota dei proventi derivanti dalla legge 7 ottobre
1960, n. 1168, concernente l'arrotondamento a lire 100 delle frazioni
minori di lire 100 nella liquidazione, delle imposte di registro e di
bollo; per lire 104 milioni mediante riduzione dello stanziamento del
capitolo  121  dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero
degli  affari esteri per l'esercizio 1960-61; e per lire 100 milioni,
per  le  esigenze  relative alle borse di studio, con lo stanziamento
del  capitolo  97  dello stato di previsione della spesa dello stesso
Ministero degli affari esteri per il cennato esercizio.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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