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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' accordata allo Stato somalo, nell'esercizio finanziario 1960-61,
un'assistenza amministrativa, tecnica e finanziaria per un ammontare
complessivo di lire 1.534 milioni, di cui lire 1.224: milioni per
spese relative al personale italiano destinato a prestare assistenza
amministrativa e tecnica, alla Somalia, lire 124 milioni per
concessione di borse di studio a studenti somali che frequentino
istituti italiani di istruzione in Italia e lire 186 milioni per
contributo a pareggio del bilancio somalo, per il periodo dal 1
gennaio al 30 giugno 1961.
Alla relativa spesa sara' provveduto: per lire 850 milioni mediante
riduzione dello stanziamento del capitolo 538 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio
1960-61: per lire 330 milioni con un'aliquota dei proventi derivanti
dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, concernente modificazioni alle
aliquote sulle tasse speciali per contratti di borsa per lire 150
milioni con un'aliquota dei proventi derivanti dalla legge 7 ottobre
1960, n. 1168, concernente l'arrotondamento a lire 100 delle frazioni
minori di lire 100 nella liquidazione, delle imposte di registro e di
bollo; per lire 104 milioni mediante riduzione dello stanziamento del
capitolo 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero
degli affari esteri per l'esercizio 1960-61; e per lire 100 milioni,
per le esigenze relative alle borse di studio, con lo stanziamento
del capitolo 97 dello stato di previsione della spesa dello stesso
Ministero degli affari esteri per il cennato esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.