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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alle
seguenti Convenzioni adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 dalla
Conferenza delle Nazioni Unite si diritto del mare:
a) Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua;
b) Convenzione sull'alto mare.