Legge Ordinaria n. 171 del 09/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 4 aprile 1961 n. 84)
Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione degli affari esteri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il  limite  di  impegno  di lire 50.000.000 per la
concessione  in  favore  dell'Istituto  nazionale  per  le case degli
impiegati  dello Stato, del contributo previsto dall'articolo 1 della
legge  2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia
a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri
enti,  per  la  costruzione  di  alloggi  popolari,  da assegnarsi in
locazione  semplice  al  personale  dell'Amministrazione degli affari
esteri.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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