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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi
economici dei bilanci dei Comuni e delle Province, a sensi delle
vigenti disposizioni di legge, viene concessa con decreto del
Ministro per l'interno, su proposta della Commissione centrale per la
finanza locale.
Per i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano
capoluogo di provincia, l'autorizzazione di cui al comma precedente
viene concessa con decreto del Ministro per l'interno, su proposta
della Giunta provinciale amministrativa.