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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ultimi tre commi dell'articolo 109 del testo unico per la
finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito per ultimo
dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 201, sono
abrogati e sostituiti dal seguente unico comma:
L'importo del diritto di statistica di cui al n. 1 e' devoluto al
Comune anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione, a
favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento".