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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere allo acquisto
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal
decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 25 giugno
1949, n. 409, e dalle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 27 febbraio 1958,
n. 173.
I relativi contratti sono approvati con decreto del Ministro per i
lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, sentito il
parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato
regionale alle opere pubbliche competente per territorio, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955), n. 1534.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI -
TRABUCCHI - TAVIANI
- SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA