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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nelle zone gia' delimitate o che saranno delimitate ad sensi degli
articoli 1 o 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i canoni di
affitto di fondo rustico in natura o in denaro relativi all'annata
agraria 1959-60, sono ridotti di una percentuale determinata dalle
Commissioni tecniche provinciali istituite a norma dell'articolo 2
della legge 18 agosto 1948, n. 1140, per ciascuna zona agraria sulla
base della entita' media dei danni prodotti alle aziende agricole da
eccezionali calamita' naturali o da eccezionali avversita'
atmosferiche verificatesi nell'annata agraria predetta.
E' considerata annata agraria 1959-60 anche quella che abbia avuto
inizio tra il 1 gennaio e il 1 marzo 1960, quando il contratto
agrario decorra da tale data per consuetudine locale.
E' fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione
prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile.
Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro
determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge o dalla data del provvedimento di delimitazione di cui
agli articoli 1 o 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per le zone
dove essa abbia luogo successivamente.
Si applicano inoltre le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e
2 della legge 3 giugno 1949, n. 321.