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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 24 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e' modificato come
appresso:
"I profughi assegnatari degli alloggi di cui agli articoli 18, 19,
20, 21, 22 e 23 della presente legge corrisponderanno a rate mensili
agli Istituti gestori un canone di locazione da determinarsi dal
Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri
dell'interno e del tesoro, comprendente le spese generali, di
amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre ad
una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione
dell'alloggio".