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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A decorrere dal 1 febbraio 1960 e per la durata di due anni da
detta data sono richiamate in vigore le norme dell'articolo 5 della
legge 23 dicembre 1957, numero 1299, concernente modifiche al regio
decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8
aprile 1935, n. 810, sulla concessione di un premio a favore degli
acquirenti di aeromobili da turismo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA