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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il concorso dello Stato alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani,
istituito dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e' fissato in lire 5
miliardi per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64 compreso,
ed e' versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a
favore della gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria
invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani, in rate
semestrali anticipate.