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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1958, n. 1174, sono
sostituite dalle seguenti:
"E' elevato da 32 a 35 anni il limite massimo di eta' per
l'ammissione ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, di medico
e di veterinario condotto, di ostetrica, di medico e veterinario
addetto agli uffici sanitari comunali, di direttore di macello, di
medico dei servizi comunali d'ispezione sull'assistenza sanitaria, di
veterinario dei servizi comunali d'ispezione veterinaria, di medico e
di chimico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, di
medico addetto ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e
profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia.
L'elevazione del limite di eta' previsto dal precedente comma si
cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore,
purche' complessivamente non si superino i 40 anni ed i 45 anni per i
mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA