Legge Ordinaria n. 201 del 05/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1961 n. 90)
Elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi sanitari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di cui alla legge 30 dicembre 1958, n. 1174, sono
sostituite dalle seguenti:
  "E'  elevato  da  32  a  35  anni  il  limite  massimo  di eta' per
l'ammissione  ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, di medico
e  di  veterinario  condotto,  di  ostetrica, di medico e veterinario
addetto  agli  uffici  sanitari comunali, di direttore di macello, di
medico dei servizi comunali d'ispezione sull'assistenza sanitaria, di
veterinario dei servizi comunali d'ispezione veterinaria, di medico e
di  chimico  dei  laboratori  provinciali  d'igiene  e profilassi, di
medico  addetto  ai  servizi  di assistenza e di vigilanza igienica e
profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia.
  L'elevazione  del  limite  di eta' previsto dal precedente comma si
cumula  con  quelle  previste  da  ogni altra disposizione in vigore,
purche' complessivamente non si superino i 40 anni ed i 45 anni per i
mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla, e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 marzo 1961

                               GRONCHI

                                                   FANFANI - GIARDINA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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