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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La lettera a) dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1463, n.
1463, e' sostituita dalla seguente:
"a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o
pareggiate per ciechi per almeno un triennio nel decennio
immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando
per almeno due anni la qualifica di "ottimo" e per gli altri anni
qualifica non inferiore a "distinto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
- SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA