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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti
postali, di recapito dei pacchi e di vuotatura delle cassette
d'impostazione puo' essere svolto:
1) mediante personale della carriera ausiliaria
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
2) in appalto;
3) in accessorio da parte del titolare dell'agenzia postale o dei
portalettere;
4) da appositi agenti dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni che assumono la denominazione di procaccia;
5) da appositi incaricati vincolati all'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni da obbligazione personale.
Nei casi in cui non ritenga di ricorrere per l'espletamento del
suddetto servizio alle forme previste ai nn. 1), 2) e 3),
l'Amministrazione si avvale del procaccia, quando la durata della
prestazione giornaliera, raggiunga le 5 ore, e degli incaricati
vincolati da obbligazione personale, per le prestazioni di durata
inferiore.
La durata del servizio prestato dai procaccia e dagli incaricati
vincolati da obbligazione personale e' valutata secondo i criteri di
cui al successivo articolo 13.
Ai procaccia, ove occorra, puo' essere affidato, in accessorio, il
servizio di portalettere.