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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 27 marzo 1953, n. 259, e' sostituito dal
seguente:
"I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare, assumono la
denominazione di "assegni" e sono stabiliti nelle seguenti misure
annue:
Medaglia d'oro al valor militare. . . . . . . . . . . . . . L. 60.000
Medaglia d'argento al valor militare . . . . . . . . . . . . L. 8.750
Medaglia di bronzo al valor militare . . . . . . . . . . . . L. 7.500