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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogato fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito con la
legge 30 dicembre 1959, n. 1216, per il versamento al Fondo per
l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, numero
1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e
capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle
disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.