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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria di
complessive lire 744.600.000 a favore dell'Opera nazionale per gli
invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci relativi agli esercizi
dal 1952-53 al 1957-58.