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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite massimo complessivo di lire 80 milioni entro il quale,
per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse
sovvenzioni alle Associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 935, e'
stabilito in lire 120 milioni a partire dall'esercizio finanziario
1960-61.