Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, titolari di concessioni minerarie, possono provvedere
alla relativa coltivazione con contratti di appalto o altre forme
d'esercizio affidate a terzi, per periodi non superiori a 20 anni.
Fermi restando i controlli previsti dalla legge comunale e
provinciale, i contratti di cui al precedente comma debbono essere
approvati dal Ministero dell'industria e del commercio.
L'approvazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di
un mese dalla data della deliberazione favorevole degli organi di
controllo.
Il Ministero provvede sulla richiesta di approvazione entro tre
mesi dalla presentazione della domanda; trascorso detto termine senza
che il Ministero stesso si sia espresso, l'approvazione si intende
data.
Nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 10 del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, dovuta ad eccessiva responsabilita'
dell'esercente la miniera, il Ministero dell'industria e commercio
puo', con la misura prevista dal successivo articolo 41, revocare
l'approvazione del contratto, che 6 risoluto di diritto.