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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La prima parte del secondo comma dell'articolo 1 della, legge 10
marzo 1955, n. 96, e' sostituita con la seguente:
"Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della
capacita' lavorativa siano stati".