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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I candidati al concorso per esami e titoli a 202 posti di direttore
didattico, denominato B/4, indetto ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947,
n. 373, compresi nella graduatoria degli idonei per aver riportato la
votazione minima complessiva di 6/10, sono assunti nel ruolo dei
direttori didattici fino ad esaurimento della graduatoria.
Dello stesso beneficio fruiscono:
a) i candidati al concorso per esami e titoli a 118 posti di
direttore didattico, denominato A/2, indetto ai sensi dell'articolo 4
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;
b) i candidati del concorso per soli titoli a 200 posti di
direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27 luglio
1948 e 24 luglio 1950, denominato B/3.
L'ordine di iscrizione in ruolo e' determinato dal punteggio
complessivo conseguito nei concorsi che danno titolo alla nomina.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1961
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA