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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il
cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze
di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere
colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non
inferiore al 12 per cento.