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La Camera di deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli
affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale
del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto.