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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle
Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle
Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in
missione per servizio isolato fuori della ordinaria sede di servizio,
in localita' distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennita' di
trasferta, di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F, vistate dal
Ministro per il tesoro, per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo
occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede, nonche' per
l'eccedente periodo non inferiore ad otto ore, trascurandosi le
minori frazioni di tempo.
Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo e'
ridotto del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione
continuativa in una medesima localita'. Se la durata della missione,
nella stessa localita', eccede i 90 giorni, la misura dell'indennita'
di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 20 per cento.
Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la
continuazione della corresponsione dell'indennita' di trasferta e'
subordinata ad una apposita motivazione ministeriale.
Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica
e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60
giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di
servizio, ivi compresi i periodi di aspettativa e di congedo
ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e
del rinnovo della missione. Le missioni da eseguirsi saltuariamente
in una medesima localita' sono considerate come missione unica e
continuativa, quando, nel mese solare, superino complessivamente 240
ore.
Il cambiamento di localita' nell'espletamento di una stessa
missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento
relativo, sempreche' la distanza minima fra le due localita'
considerate sia almeno di 15 chilometri.
Per le missioni da svolgere in localita' distanti meno di 15
chilometri, le indennita' di trasferta di cui al primo comma del
presente articolo sono ridotte di un quarto, salvo quanto disposto al
terzo comma, lettera d) del successivo articolo 2.
Per le qualifiche non indicate nelle sei tabelle allegate alla
presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli
stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.