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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferme restando le vigenti norme sul decentramento dei servizi del
Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene ai
provvedimenti concernenti il personale direttivo, insegnante e
insegnante tecnico-pratico degli Istituti e delle Scuole di
istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di
avviamento professionale, sono devoluti alla competenza del
provveditore agli studi per il personale non insegnante di ruolo a
carico dello Stato dei predetti Istituti e Scuole, i provvedimenti
concernenti:
a) aumenti periodici di stipendio;
b) attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per genitori,
figli maggiorenni inabili, figli adottivi ed affiliati, marito
disoccupato;
c) riconoscimento del servizio civile e bellico ai fini della
anticipazione degli aumenti periodici di stipendio;
d) concessione di congedi straordinari, compresi quelli per
gravidanza e puerperio;
e) collocamento in aspettativa, salvo il caso del prolungamento
eccezionale previsto dal terzo comma dell'articolo 70 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
f) collocamento a riposo per limiti di eta';
g) liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza ai
sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n.
46.
I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), sono
definitivi.