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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sul sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959,
s'intende che nessun aggio e' dovuto all'esattore tesoriere.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - SCELBA
TRABUCCHI - TAVIANI
- ZACCAGNINI -
Visto, il Guardasigilli: GONELLA