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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Meta' dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione
delle disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di
prodotti agrari, sara' diviso in parti uguali fra gli agenti e
funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi
relative. La quota di compartecipazione, pero', non potra' superare
in ogni caso e per ogni accertamento lire 50.000.
E' abrogato l'articolo 62 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925,
n. 2033, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 1961
GRONCHI
FANFANI - RUMOR -
COLOMBO - TRABUCCHI
- GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA