Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I limiti massimi di lire 800.000 e lire 600.000 a chilometro,
stabiliti dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono
elevati per l'esercizio delle ferrovie Terni-Todi-Ponte San
Giovanni-Umbertide, con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia
(Centrale Umbra), e Umbertide-San Sepolcro:
a) per la prima di dette ferrovie, a lire 1.335.200 a chilometro
per il periodo dal 1 luglio 1952 al 31 dicembre 1955;
b) per entrambe le ferrovie, delle quali la seconda sara'
esercitata dalla Societa' mediterranea per le strade ferrate
umbro-aretine alle stesse condizioni di concessione della prima e
come sua parte integrante, a lire 1.968.880 a chilometro per il
periodo che va dal 1 gennaio 1956 alla data che il Ministro per i
trasporti stabilira' con suo provvedimento per l'attuazione del piano
di ammodernamento redatto con voti 20 maggio 1958, n. 114, 26 luglio
1958, n. 124, e 29 luglio 1959, n. 164, della Commissione istituita a
norma dell'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221;
c) per entrambi gli esercizi e per il periodo di 25 anni a
decorrere dalla data come sopra da stabilirsi, a lire 2.505.460 a
chilometro.
Le sovvenzioni di cui alle lettere b) e c) saranno assoggettate
alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n.
1221, e dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.
Le sovvenzioni stesse saranno pagate, per gli importi da liquidare
fino al 17 aprile 1959, alla Societa' italiana per le strade ferrate
del Mediterraneo, della quale si riconosce a tutti gli effetti
l'esercizio della ferrovia Umbertide-San Sepolcro, effettuato in
regime di concessione dal 1 gennaio 1956, e, per quelli da liquidare
a partire dal 18 aprile 1959, alla Societa' mediterranea per le
strade ferrate umbro-aretine, in detta data subingredita alla prima
nell'esercizio delle due linee.