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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'esercizio della ferrovia
Torino-Settimo-Rivarolo-Castellamonte-Pont, il limite massimo di
sovvenzione di lire 600.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2
della, legge 2 agosto 1952, n. 1221, e' elevato a lire 1.737.730 a
chilometro per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data che il
Ministro per i trasporti stabilira' con suo provvedimento per
l'attuazione del piano di ammodernamento redatto, con voto 20 maggio
1958, n. 113-A, dalla Commissione istituita a norma della legge 2
agosto 1952, n. 1221.
Detta sovvenzione sara' assoggettata alle revisioni previste
dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e dall'articolo 4
della legge 7 marzo 1958, n. 237.