Legge Ordinaria n. 341 del 21/04/1961 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1961 n. 120)
Disposizioni per l'ammodernamento della ferrovia del Canavese.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per              l'esercizio             della             ferrovia
Torino-Settimo-Rivarolo-Castellamonte-Pont,   il  limite  massimo  di
sovvenzione  di  lire 600.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2
della,  legge  2  agosto 1952, n. 1221, e' elevato a lire 1.737.730 a
chilometro  per  il  periodo di 25 anni a decorrere dalla data che il
Ministro  per  i  trasporti  stabilira'  con  suo  provvedimento  per
l'attuazione  del piano di ammodernamento redatto, con voto 20 maggio
1958,  n.  113-A,  dalla  Commissione istituita a norma della legge 2
agosto 1952, n. 1221.
  Detta   sovvenzione  sara'  assoggettata  alle  revisioni  previste
dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e dall'articolo 4
della legge 7 marzo 1958, n. 237.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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