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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare le
seguenti Convenzioni adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla
Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.):
a) Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni
ufficiali e documenti governativi;
b) Convenzione concernente gli scambi internazionali di
pubblicazioni.