Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono soppresse le franchigie e le esenzioni dalle tasse postali e
telegrafiche, nonche' le riduzioni delle tasse medesime e le
agevolazioni tariffarie previste dal Codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n.
645, e successive modificazioni, e da qualsiasi altra disposizione
emanata prima e dopo l'entrata in vigore del Codice postale predetto,
fatta eccezione per la franchigia spettante al Presidente della
Repubblica e per le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni concesse in
applicazione di Accordi internazionali.
Continuano ad avere corso in esenzione di tassa le corrispondenze
di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni ed i reclami concernenti il servizio indirizzati
dagli utenti all'Amministrazione stessa in via ordinaria o in
raccomandazione.
Restano altresi' in vigore le disposizioni degli articoli 54, 55,
primo periodo del primo comma, 62, prima parte, 66, secondo comma,
89, 112 e 114 del citato Codice postale e delle telecomunicazioni, e
successive modificazioni, nonche' la riduzione alla meta' della tassa
di emissione dei vaglia ordinari a favore dei soldati, caporali e
caporali maggiori dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze
armate dello Stato, presenti al corpo, nel limite di valore stabilito
dai decreti di approvazione delle tariffe.