Legge Ordinaria n. 39 del 03/02/1961 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1961 n. 54)
Emissione di cartelle fondiarie sulla base dei contratti condizionati di mutuo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Agli  Istituti  autorizzati  all'esercizio del credito fondiario e'
consentito di procedere all'emissione delle, cartelle fondiarie anche
prima  che  siano  stipulati  i  contratti definitivi di mutuo di cui
all'articolo  16,  comma  secondo, del testo unico 16 luglio 1905, n.
646,  vincolando  i  contratti  condizionati  di cui all'articolo 16,
comma  primo,  di  detto testo unico, purche' sia stato provveduto da
parte degli Istituti stessi alla iscrizione dell'ipoteca.
  L'importo  dei  contratti  condizionati  vincolati  alla, emissione
delle  cartelle  fondiarie  ai sensi del precedente comma, non potra'
eccedere,  per ciascun Istituto, l'ammontare del suo capitale o fondo
di  dotazione  versato  nonche'  delle  riserve  non aventi specifica
destinazione.
  L'Istituto  che abbia proceduto all'emissione di cartelle fondiarie
col  vincolo di contratti condizionati di mutuo, ai termini dei commi
precedenti, dovra' procedere, entro sei mesi dalla data dei contratti
stessi,  alla stipula dei contratti definitivi. Ove cio' non avvenga,
o  comunque avvenga per importo minore, l'Istituto dovra' rimborsare,
includendolo  nella  prima  estrazione semestrale, il quantitativo di
cartelle  che  risulti  eccedente l'importo complessivo dei contratti
condizionati,  di  data  non  anteriore  ai  sei  mesi, ammissibile a
termine del comma secondo del presente articolo.
  Agli  Istituti  che  si avvalgano della facolta' di cui sopra sara'
applicabile  l'articolo  85, comma secondo, del testo unico 16 luglio
1905, n. 646.
  Restano  fermi  per  il  totale delle cartelle in circolazione, ove
ricorrano, i limiti di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949,
n. 474.
  Per  le cartelle emesse, come sopra, in corrispondenza di contratti
condizionati,  l'inizio  dei  rimborsi,  mediante  estrazione, potra'
essere  differito di non oltre un semestre rispetto al termine di cui
al sesto comma dello articolo 32 del citato testo unico.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 febbraio 1961

                               GRONCHI

                                                  FANFANI - TAVIANI -
                                                  GONELLA - TRABUCCHI
- PELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)