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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' vietata la somministrazione, sotto qualsiasi forma e per
qualunque via, di sostanze estrogene, naturali o di sintesi,
impiegate come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale
negli animali le cui carni, fresche o preparate, sono destinate
all'alimentazione dell'uomo.